Art. 7.
(Rapporti).

      1. A cura degli ispettori incaricati delle verifiche e delle ispezioni di cui all'articolo 4 e al termine delle stesse, è redatto un rapporto contenente anche le proposte di adeguamento per la prevenzione e la sicurezza poste a carico dell'infrastruttura verificata o ispezionata.
      2. Il rapporto di cui al comma 1 è trasmesso agli enti di cui all'articolo 5 e contestualmente inoltrato ai Ministeri promotori della verifica e dell'ispezione nonché all'amministrazione dello Stato cui sono affidati la vigilanza e il controllo sulle infrastrutture oggetto della verifica o dell'ispezione.
      3. Alle infrastrutture di cui al comma 2 il rapporto è notificato dando un termine entro il quale i responsabili devono provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza e di intervento disposte.
      4. Alla scadenza del termine di cui al comma 3, la verifica e l'ispezione sono reiterate ad opera dell'ispettore incaricato che, constatata l'eventuale inadempienza, avvia il procedimento in via sostitutiva ai sensi del comma 5.
      5. In mancanza di adeguamento dell'infrastruttura alle misure di sicurezza disposte ai sensi del presente articolo, provvede, in via sostitutiva, la regione o la provincia autonoma territorialmente competente.